INDUSTRIA

I governi hanno sostenuto famiglie e imprese. Le banche non hanno lesinato il credito

By 18/05/2022No Comments

Il ruolo decisivo in un momento storico economicamente drammatico – Adesione totale al “decreto liquidità” – Ammesse anche le aziende non “in bonis” –

Come noto la drammatica quanto repentina esplosione della pandemia nel marzo 2020 ha indotto le autorità mondiali a varare numerosi sostegni alle famiglie ed alle imprese.
In particolare l’UE con la concessione del provvedimento Temporary Framework ha disciplinato la possibilità di ampliare gli aiuti di Stato alle imprese (comunicazioni CE del 19/3/2020 e 3/4/2020). Questi interventi sono stati recepiti in Italia con il DL n.18 “ Cura Italia” del 17/3/2020 e il successivo DL n.23 “Liquidità” del 8/4/2020.
In particolare per il Fondo Centrale di Garanzia sono state varate parecchie disposizioni volte ad ampliare la platea delle imprese garantibili, soprattutto le piccole e medie imprese.
Oltre ad aumentare il massimale di garanzia accordabile ad ogni singola impresa, da 2,5 a 5 milioni di Euro sono state elevate le percentuali di garanzia ai soggetti finanziatori (Banche/Intermediari finanziari) fino all’80% ed in taluni casi 90% e 100%.
L’ampliamento delle operazioni controgarantibili al FDG è stato esteso anche ai finanziamenti volti ad estinguere quelli già in corso non garantiti dal Fondo stesso, purché le banche avessero accordato finanza aggiuntiva pari almeno al 10% rispetto al residuo debito da estinguere ( limite successivamente elevato al 25 %).
In particolare, vista l’emergenza anche creditizia che stava emergendo le imprese e gli intermediari finanziari sono stati autorizzati a:
a) Sospendere il sistema di rating volto a selezionare le stesse che lo stesso Fondo Centrale di garanzia aveva introdotto nel febbraio 2019;
b) Sono state ammesse anche le imprese non «in bonis» (purché non a sofferenza e purché l’eventuale classificazione tra i «deteriorati» fosse stata successiva al 30.1.2020, ovvero l’ammissione a procedure concorsuali successive al 31.12.2019)
La portata è stata così straordinaria che completamente (e giustamente visto il contesto) stravolto i concetti alla base della sana a e prudente concessione creditizia.
Soffermiamoci sulla sospensione del sistema di rating.
Questo sistema era stato introdotto di recente con la riforma del Fondo Centrale di Garanzia avvenuta il 13 feb. 2019 ( le cui nuove Disposizioni operative sono entrate  in vigore il 15 marzo 2019) quindi prima della Pandemia. Tale riforma si era resa necessaria perché, il sistema delle PMI italiane stava subendo da anni il fenomeno del Credit Crunch (cioè venìva lesinato il credito anche alle imprese reputate dalle stesse banche “sane” perché piccole); in parallelo si osservava come le richieste di garanzie fossero in costante ed esponenziale aumento soprattutto per i tagli più grandi. Le banche in pratica erogavano credito con l’ausilio della garanzia Pubblica principalmente alle imprese più grandi e con rating migliori.
La concessione della garanzia peraltro era slegata dagli stessi rating dallo stesso Fondo Centrale di Garanzia (era in uso un metodo di scooring) ed era emessa in percentuale indifferenziata a tutte le imprese.
Tale sistema, che di fatto aveva prodotto l’effetto opposto alla finalità con le quali era stata introdotta la garanzia Pubblica per le PMI, evidenziava come fosse diventato necessario e non più procrastinabile un intervento innovativo.
Con la riforma lo Stato si è riappropriato delle finalità ed ha concesso il suo sostegno in maniera inversamente proporzionale : percentuali maggiori a favore delle imprese più deboli e minori a quelle con i rating migliori. Da tale data pertanto le Imprese che richiedevano una garanzia erano oggetto di preventivo esame creditizio per calcolarne il rating.
I diversi rating sono stati poi accorpati in cinque classi di rischio decrescenti: per le prime quattro si poteva pertanto procedere all’emissione della garanzia con percentuali via via crescenti ma non all’ultima, soglia giudicata troppo rischiosa e tale da generare ipotetiche perdite non accoglibili dallo Stato.
Il decreto Liquidità pertanto, sospendendo il sistema di rating ed accogliendo anche le imprese in fascia 5 (NB: tra cui aziende in “Bonis”), ha in maniera implicita esortato le banche a concedere credito vista la drammatica situazione economica che la pandemia stava già generando.
Anzi ha accolto anche le Imprese che, sarebbero state classificate come deteriorate dopo il 31.1.2020, segno evidente del mutato criterio in merito alle concessioni creditizie.
Contemporaneamente, grazie in particolare alle previsioni dell’art. 56 del DL Cura Italia, le banche si sono attrezzare per accogliere le richieste di moratoria.
E’ stato un impegno dalla portata straordinaria di dimensioni mai conosciute in precedenza che ha impegnato e stressato fortemente tutte le strutture bancarie interessate (va precisato anch’esse in regime di lockdown e con la maggior parte del personale in smart working).
Nonostante questo contesto avverso (mitigato dall’entrata in vigore di una normativa più accomodante in tema di ritiro e controllo documentale che non poteva di fatto avvenire in presenza) le Banche sono comunque riuscite nei tempi previsti ad assicurare il necessario sostegno, vero e proprio ossigeno, al sistema italiano delle Imprese, nonostante un numero rilevante di richieste accompagnate tutte da estrema urgenza.
La concessione di nuovi prestiti, secondo le varie lettere dell’art 13 del Decreto, ha pertanto non solo aiutato il sistema produttivo in evidente necessità di liquidità, ma ha nello steso tempo evitato l’esplosione di sofferenze che avrebbero potuto compromettere anche il sistema bancario.
Nel corso del 2020 pertanto gli Istituti di Credito hanno contribuito, con alto senso di responsabilità e nonostante le oggettive difficoltà, a sostenere il sistema economico del Paese.
Dopo svariati anni di calo dei finanziamenti, erogati finalmente si è riusciti ad invertire positivamente il trend dell’ammontare dello stock dei prestiti concessi alle Imprese.
La Stato, con la ratio dei provvedimenti illustrati in precedenza, ha con tutta evidenza favorito ed incoraggiato il sistema finanziario a non lesinare il credito necessario alla sopravvivenza dell’apparato produttivo.
Le garanzie erogate nel corso del 2021 hanno invece per lo più assecondato e favorito la concessione di “credito sano” (inteso come non più rivolto a ripristinare le deficienze di cassa generate dal lockdown produttivo come invece era avvenuto nel 2020) che a sua volta ha consentito il tanto auspicato rimbalzo del PIL e che per l’Italia è risultato tra i più alti dell’UE.
Le tante normative che si sono susseguite nelle proroghe, accompagnate da modifiche degli aiuti di Stato, sia da parte dell’UE che da parte delle Autorità Italiane, hanno prodotto innumerevoli cambiamenti anche delle modulistiche afferenti le richieste di garanzie (il famoso allegato 4) che hanno generato complessità e disorientamento sia tra gli imprenditori, sia tra i professionisti (e commercialisti in particolare) nonché tra le stesse banche per la loro corretta compilazione.
Va ricordato peraltro che la prima parte della complessiva riforma del Fondo Centrale di Garanzia, sulla base dei contenuti della Circolare di MCC n. 10 del 19 luglio , l’eventuale errore che determinasse l’inefficacia della garanzia derivante da una errata compilazione della richiesta di garanzia è stato posto a carico dell’Impresa.
Essa potrebbe subire un sanzione dalle 2 alle 4 volte l’ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) nel caso di aiuti in regime di De Minimis: determinando un onere rilevante per l’impresa, cosa che ha indotto tutti gli attori ad un esame ancor più attento.
Nonostante ciò, sicuramente qualche errore inconsapevolmente sarà avvenuto, ma è opinione di chi scrive che il rigore che le banche hanno comunque profuso nell’esame dei documenti ricevuti ha rasentato sovente l’impopolarità da parte delle imprese, segno del corretto controllo che comunque, nonostante la dispensa ottenuta, è stato attuato.
Ovviamente saranno da perseguire tutte quelle azioni di chi ha invece dolosamente alterato le informative previste per ottenere illecite erogazioni, così come gli organi di controllo, che non ne hanno impedito o segnalato l’abuso.
E ragionevole ritenere che il fenomeno sia abbastanza circoscritto.

Massimo Ariano

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